DEBITI SCOLASTICI
I modelli
1. L’attivazione dei corsi di recupero
a fine primo quadrimestre o a fine anno è determinata dalla corrispondenza
automatica un’insufficienza – un corso di recupero? Ed è il tipo di insufficienza
che fa determinare la consistenza delle ore di recupero?
Non c’è corrispondenza automatica tra l’insufficienza rilevata e la frequenza
di corsi di recupero appositamente istituiti. Il consiglio di classe tiene
conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente, con
lo studio individuale, gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti. In caso
di insufficienza in una o più discipline rilevata in sede di scrutinio,
periodico o finale, il consiglio di classe prevede le opportune verifiche dei
risultati raggiunti dallo studente attraverso il corso di recupero o lo studio
individuale, decidendo su che cosa vale la pena di concentrarsi.
2. La durata non inferiore a 15 ore si
riferisce ad ogni singolo intervento di recupero oppure riguarda la somma
complessiva di ore che durante tutto l’anno ogni singolo consiglio di classe
può destinare alle azioni in cui si articola l’attività di recupero?
Va precisato, in via preliminare, che
3. Le 15 ore, che costituiscono,
secondo l’ordinanza ministeriale 92/2007, la durata minima delle azioni in cui
è articolata l’attività di recupero, si riferiscono alle azioni attivate solo
durante il periodo delle lezioni, escluso, quindi, il periodo successivo agli
scrutini di fine anno, oppure si riferiscono anche a tale periodo?
L’ordinanza ministeriale non fa differenza tra le azioni che si svolgono
durante l’anno e quelle che vengono predisposte per il periodo che segue la
conclusione degli scrutini finali. Pertanto la consistenza, di norma, di 15 ore
degli interventi di recupero si riferisce alle iniziative che si realizzano sia
prima che dopo gli scrutini di giugno.
4.
Come
si concilia quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 2 dell’O.M. 92/2007,
secondo cui la determinazione della consistenza oraria da assegnare ad ogni
singolo intervento di recupero è lasciata all’autonomia delle istituzioni
scolastiche, con la precisazione, riportata al comma 9 della stessa ordinanza,
per cui la durata delle azioni non può essere inferiore a 15 ore?
L’indicazione della soglia oraria costituisce un riferimento di carattere
orientativo volto a garantire omogeneità ed efficacia.
5. Quante azioni di recupero si possono
prevedere per lo stesso studente nell’arco di un anno? A quanti corsi può uno
studente partecipare contemporaneamente?
Il numero di azioni di recupero a cui lo studente deve partecipare non può
essere definito aprioristicamente, né per il periodo delle lezioni né tanto
meno per quello successivo agli scrutini finali. Spetta ai Consigli di classe
ogni decisione in merito. Ovviamente, il consiglio di classe terrà conto della
necessità di evitare un’eccessiva concentrazione di carichi di lavoro per gli
studenti interessati.
6. Per una stessa materia quanti corsi
si possono attivare nell’arco dell’anno scolastico?
Non c’è un numero predefinito di corsi per ogni singola disciplina. Al termine
di ciascun corso sono previste delle verifiche, che costituiscono occasione per
definire ulteriori forme di supporto volte sia al completamento del percorso di
recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.
7. Qual è il numero minimo di alunni
per poter attivare un’azione di recupero?
Non è previsto un numero minimo o massimo di studenti per l’attivazione degli
interventi di recupero. Ogni istituzione scolastica progetterà iniziative
rispondenti a principi di efficacia e di efficienza, costituendo gruppi con
carenze formative omogenee, auspicabilmente contenuti
nel numero.
8. Chi decide la formazione dei gruppi
studenti per la partecipazione ad uno stesso corso di recupero?
La formazione dei gruppi viene decisa dai consigli di classe su proposta dei
docenti delle materie interessate, nell’ambito dei criteri stabiliti dal
collegio docenti e attraverso un’azione coordinata dal dirigente scolastico. I
gruppi possono essere formati da studenti della stessa classe o di classi
parallele, oppure di classi diverse, purché con carenze omogenee. In questi
casi, c’è l’esigenza di raccordo tra il docente che svolge l’attività di
recupero e i docenti della disciplina degli alunni del gruppo così costituito.
9. Possono prevedersi azioni di
recupero che prescindano da ore aggiuntive pomeridiane extracurricolari?
L’ordinanza descrive una pluralità di azioni mirate al raggiungimento del
recupero di lacune e difficoltà di cui quelle organizzate in orario extra-curricolare costituiscono soltanto una delle
possibilità.
10. Il cosiddetto “recupero in itinere”
è legittimo e può sostituire l’attivazione di corsi di recupero?
Il recupero “in itinere” può essere sostitutivo dei corsi di recupero solo per
gli studenti che riescono comunque a colmare tempestivamente le
loro lacune nel corso delle ordinarie attività didattiche. Ciò non significa
però che la scuola sia esonerata dall’obbligo di istituire i corsi per quegli
altri studenti che invece non siano riusciti a recuperare.
11. Quali possono essere altre modalità
di recupero che non siano i corsi pomeridiani oppure l’utilizzo della quota del
20% prevista dal D.M. n. 47 del 13 giugno 2006
L’ordinanza, all’articolo 2, commi 8, 10 e 11, individua una pluralità di
azioni per il recupero. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia,
adottano ogni forma di flessibilità nella organizzazione delle attività di
recupero, realizzando all’occorrenza anche corsi mirati in orario extracurricolare per gli alunni che presentino
insufficienze di rilievo.
12. Può un docente che ha segnalato il
debito non proporsi per tenere il corso?
Considerato il carattere
contrattuale di prestazione aggiuntiva di insegnamento e vista anche la
possibilità di organizzare gruppi di alunni provenienti da classi diverse, può
anche verificarsi il caso di un docente che in sede di valutazione collegiale
nei consigli di classe segnali l’esigenza di recupero e poi non possa tenere il
relativo corso. Sussiste però l’obbligo per tale docente di dare indicazioni
per il corso di recupero, di predisporre l’accertamento e di valutarne i
risultati.
13. Chi decide di avviare un corso di
recupero? E quando iniziarlo?
Le specifiche attività di recupero sono realizzate con delibera dei rispettivi
consigli di classe per gli studenti che riportano voti di insufficienza in
occasione delle valutazioni periodiche o degli scrutini intermedi o, per gli
studenti per i quali viene sospeso il giudizio, in occasione degli scrutini di
fine anno.
14. Se gli interventi di sostegno
rientrano nelle attività di recupero anche tali azioni devono rispettare la
consistenza minima delle 15 ore?
Pur rientrando, a pieno titolo, nell’attività di recupero, gli interventi
di sostegno si caratterizzano per essere finalizzati a prevenire l’insuccesso
scolastico, e sono realizzati in ogni periodo dell’anno scolastico. Sono
programmati dai Consigli di classe ad inizio d’anno sulla base dei criteri
stabiliti dal Collegio dei docenti, sono riportati nel piano annuale delle
attività del consiglio di classe e sono esplicitati anche nel piano
dell’offerta formativa della scuola. Il sostegno all’apprendimento è
un’opportunità didattica volta a favorire il successo formativo. Pertanto è rimessa
all’autonoma decisione dei consigli di classe la consistenza delle ore per gli
interventi di sostegno.
15. Gli alunni sono tenuti a frequentare
le attività di sostegno finalizzate a prevenire l’insuccesso scolastico?
Le istituzioni scolastiche devono promuovere e favorire la partecipazione
attiva degli studenti, dandone adeguata informazione alle famiglie che possono
tuttavia anche comunicare di non aderire alle attività programmate dalla scuola
e di voler risolvere il problema autonomamente. Lo studente che aderisce alle
attività assume l’obbligo della relativa frequenza.
16. Da quali atti documentali potrà
risultare che il consiglio di classe ha predisposto i corsi di recupero?
Ogni attività di recupero deliberata dal rispettivo consiglio di classe viene
registrata nel verbale delle riunioni dell’organo collegiale con l’indicazione
della tipologia, della consistenza oraria e del numero degli studenti che sono
tenuti a partecipare. Saranno altresì verbalizzati i risultati delle verifiche
relative agli interventi di recupero.
17. Il c.d. “sportello” di cui parla il
comma 11 dell’art. 2 dell’O.M. 92/2007 è da considerarsi recupero a tutti gli
effetti oppure si configura come sostegno all’apprendimento? E gli alunni sono
tenuti a frequentarlo?
L’ordinanza ministeriale 92/2007 al comma 11 dell’articolo 2 assegna allo
“sportello” compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella promozione
dello studio individuale. Pertanto si configura come un supporto
all’apprendimento che, pur di natura non obbligatoria, costituisce una
opportunità di cui avvalersi.
18. Quante ore di “sportello” possono
essere previste?
E’ rimessa all’autonoma decisione dei Consigli di classe, nell’ambito dei
criteri stabiliti dal collegio docenti, la consistenza oraria dello sportello e
non è previsto un minimo o massimo di ore.
19. In presenza di pochi alunni con
insufficienze in una classe si attivano ugualmente le azioni di recupero?
Sì. Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare gli interventi di recupero,
anche raggruppando gli studenti provenienti da più classi, purché con carenze
formative omogenee. Anche in assenza di questo requisito, si devono comunque
attivare gli interventi di recupero.
I corsi da realizzare
dopo gli scrutini di fine anno
1. C’è una sostanziale differenza tra
corsi di recupero attivati dopo lo scrutinio finale e quelli invece che si
realizzano durante l’anno?
No.
2.
Quanti
corsi un consiglio di classe può predisporre nel periodo successivo agli
scrutini finali ?
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, per gli studenti che
presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti valuta la
possibilità che suddetti studenti raggiungano gli obiettivi formativi della o
delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico o mediante
lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi
interventi di recupero. Quindi sono rimesse alla valutazione collegiale del
consiglio di classe, nell’ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti,
coerentemente con la natura didattica delle lacune evidenziate, la tipologia e
la consistenza oraria degli interventi di recupero
.
3. In quali circostanze e con quali
modalità ci si può rivolgere ad esperti esterni, esclusi gli Enti “profit”?
Nelle attività di sostegno e di recupero devono essere impiegati in primo luogo
i docenti in servizio nell’istituto. Solo in seconda istanza, con motivazione
da verbalizzare tra gli atti del Consiglio di classe, si ricorre a docenti
della propria o di altra istituzione scolastica autonoma anche ITD, purché con
rapporto d’impiego in atto, e a soggetti esterni, con l’esclusione di Enti “profit”. I docenti esterni e gli eventuali soggetti esterni
sono individuati dal dirigente scolastico sulla base di criteri di qualità
deliberati dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio di istituto.
Sono assimilabili agli “esperti” anche docenti reperiti dalle graduatorie del
proprio istituto o di istituti viciniori.
4.
Per
ragioni oggettive di organizzazione si può rinviare tutto a settembre, compresi
i corsi di recupero?
L’O.M. prevede che durata e tempi degli interventi di recupero finali e delle
relative verifiche finali siano stabiliti dal collegio dei docenti, tenendo
conto delle particolari situazioni differenziate da scuola a scuola e da classe
a classe, e della esigenza di concedere allo studente anche i tempi
necessari per lo studio individuale. Su tale aspetto organizzativo non possono
fornirsi indicazioni prescrittive poiché spetta al
dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli altri organi della
scuola, il compito di organizzare le operazioni nel modo più efficace.
L'accertamento
1. Chi predispone le prove per
l’accertamento del superamento dei debiti? C’è differenza tra accertamento
durante l’anno scolastico e quello che avviene a seguito dei corsi attivati
dopo gli scrutini finali?
Le prove per l’accertamento sono disposte dal docente delle materie interessate
nelle iniziative di recupero. Tale docente, componente del consiglio di classe,
può non coincidere col docente che ha tenuto il corso di recupero. In questa
eventualità si rileva la necessità di un raccordo indispensabile tra i due
diversi docenti. Non c’è differenza sostanziale nelle modalità tra
l’accertamento durante il periodo delle lezioni e quello effettuato al termine
del corso di recupero organizzato a seguito di sospensione del giudizio negli
scrutini finali.
2. Può un docente diverso da quello del
consiglio di classe, anche esterno, chiamato a tenere i corsi dopo gli scrutini
finali predisporre lui le prove? E le deve correggere lui?
Il docente che tiene i corsi dopo gli scrutini finali, se è diverso dal docente
titolare della materia interessata nel recupero, non può predisporre le prove,
né le può valutare. Spetta al docente titolare delle discipline oggetto di
intervento predisporre le prove di accertamento, dopo aver acquisito ogni utile
elemento di giudizio da parte del docente che ha tenuto i corsi.
3. La verifica è effettuata
immediatamente dopo la conclusione dei corsi di recupero?
Oppure può passare un certo tempo tra la fine dei corsi, la verifica e
l’espletamento dello scrutinio sospeso?Le modalità delle verifiche, ivi
compresa la loro collocazione temporale, sono determinate dai consigli di
classe. Quelle finali, sempre condotte dai docenti delle discipline
interessate, si svolgono secondo il calendario stabilito dal Collegio dei
docenti. Compete al dirigente scolastico il raccordo ottimale delle operazioni.
4. Quali e quanti sono i docenti che
saranno presenti all’accertamento per iniziative attivate dopo gli scrutini
finali?
Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe e sono
condotte dai docenti delle discipline interessate con l’assistenza di altri
docenti del medesimo consiglio di classe. La decisione nel merito è assunta
collegialmente dal consiglio di classe nell’ambito dei criteri stabiliti dal
collegio docenti.
5.
Uno
studente che non viene promosso alla classe successiva in sede di integrazione
dello scrutinio, è tenuto a recuperare nell’anno scolastico successivo i debiti
rilevati nello scrutinio di giugno e non saldati entro la conclusione dell’anno
scolastico?
No. L’alunno ripete l’anno.
6. Lo studente può sottrarsi
all’accertamento successivo al corso di recupero effettuato in corso d’anno
prima dello scrutinio di giugno?
No. Lo studente non
può sottrarsi alla verifica. Nello scrutinio di giugno si terrà
conto anche dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di
sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.
7. Nello scrutinio di fine anno quante
sono le insufficienze che fanno sospendere il giudizio? Può essere rinviato
all’anno scolastico successivo il recupero di eventuali carenze non gravi?
La valutazione del consiglio di classe in sede di scrutinio terrà conto della
possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto
propri delle discipline che presentano insufficienze entro il termine dell’anno
scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza
di appositi interventi di recupero. Pertanto non ci può essere un numero
predefinito di insufficienze, perché scatti la sospensione del giudizio
piuttosto che il giudizio di non promozione. Il collegio dei docenti determina
i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.
8. L’insufficienza in materie che non
sono presenti l’anno successivo nel curricolo comporta necessariamente la
partecipazione ai corsi di recupero?
L’alunno è tenuto a partecipare al corso di recupero relativo a materie non
presenti nel piano di studio dell’anno successivo, se il consiglio di classe
decide in tal senso e di conseguenza deve sottoporsi alle verifiche
predisposte.
9.
In
presenza di giudizio sospeso a fine anno come fa l’alunno a conoscere i suoi
voti in tutte le materie se l’ordinanza dispone che all’albo dell’istituto
viene riportata solo la indicazione della “sospensione del giudizio”?
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle
famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando
le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole
discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle
discipline nelle quali l’alunno non abbia raggiunto la sufficienza.
10. Se uno studente del triennio finale
dei corsi di studi è promosso a conclusione dei corsi di recupero, può
ugualmente concorrere alla banda alta della fascia del credito scolastico come
gli altri studenti promossi allo scrutinio di giugno?
Nei confronti degli studenti per i quali in sede di integrazione dello
scrutinio finale al termine del terzultimo e penultimo anno di corso viene
espressa una valutazione positiva si procede con l’assegnazione del punteggio
di credito nella misura prevista dalla tabella A allegata al DM 42 del 22
maggio 2007. Il citato decreto individua gli elementi da prendere in
considerazione per l’attribuzione del credito scolastico.
11. Risulta non promosso lo studente che
all’accertamento finale non riesce a raggiungere la sufficienza in una o più
materie oggetto di recupero?
In sede di integrazione dello scrutinio finale, successivamente
all’espletamento delle verifiche relative alle iniziative di recupero, il
consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dello studente, che,
in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello studente stesso alla
classe successiva. L’esito delle verifiche è uno degli elementi che concorrono
alla valutazione complessiva.
I debiti pregressi
1. I debiti contratti nell’anno
scolastico 2006-2007 devono essere saldati quest’anno?
E se non sono saldati, questi comportano la bocciatura a prescindere
dall’andamento scolastico dell’anno in corso?
I debiti contratti nell’anno scolastico precedente non comportano quest’anno la bocciatura. Tuttavia, le istituzioni
scolastiche hanno l’obbligo di realizzare iniziative di recupero nei confronti
degli alunni che abbiano contratto debito nell’anno scolastico 2006/2007.
2. I debiti contratti lo scorso anno
scolastico 2006/2007 in una terzultima classe, se non saldati nella penultima
classe, possono essere di impedimento all’ammissione agli esami di Stato per
quegli studenti che sono ammessi comunque alla classe terminale?
I debiti contratti nell’a.s. 2006/2007, nel passaggio
dalla terzultima alla penultima classe, e non saldati nel corso della penultima
classe nell’anno scolastico 2007/2008, non costituiscono di per sé motivo di
non promozione all’ultima classe. In caso di promozione, tali debiti devono
però essere saldati improrogabilmente prima del 15 marzo dell’anno 2009, pena
la non ammissione all’esame di Stato, ai sensi del D.M. 42/2007, art. 3, commi
2 e 4.
3. Se uno studente sta ripetendo la
penultima classe nell’anno scolastico 2007/2008 ed ha ancora debiti contratti nella
terzultima classe nell’anno scolastico 2005/2006 non saldati, è tenuto a
recuperarli? E se non li recupera e viene promosso ugualmente all’ultima classe
rischia per questo di non essere ammesso agli esami di Stato?
Nei confronti dell’alunno che nell’anno scolastico 2005/2006 frequentava la
terzultima classe ed è stato promosso con debito alla penultima classe, non si
applica la normativa sul saldo dei debiti prevista del decreto ministeriale n.
42/2007. Pertanto non sussiste l’obbligo del saldo del debito ai fini
dell’ammissione all’esame di Stato.
4.
I
debiti pregressi in discipline non più presenti nel curricolo devono essere
saldati nel corrente anno scolastico? E se non si saldano, lo studente non
viene promosso?
Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato sono obbligati al saldo del debito
gli alunni che l’hanno contratto nell’anno scolastico 2006/2007 nel passaggio
dalla classe terza alla classe quarta.
Compensi
1. Qual è il compenso per i docenti che
tengono i corsi di recupero? C’è differenza tra il compenso per i corsi tenuti
durante l’anno e quelli tenuti al termine dello scrutinio finale?
Il compenso è previsto dalle norme contrattuali e precisamente dalla tabella 5
allegata al testo del nuovo contratto della scuola. In suddetta tabella sono
previste, a partire dalla data di vigenza dello stesso, Euro 50.00 per ore
aggiuntive finalizzate ai corsi di recupero. Non c’è differenza tra i
corsi tenuti durante l’anno e quelli tenuti al termine delle lezioni,
relativamente al compenso.
2. C’è differenza di compensi per corsi
di sostegno all’apprendimento e corsi di recupero?
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’O.M. 92/2007, gli interventi di sostegno
rientrano, a tutti gli effetti, nell’attività di recupero e, in quanto tali,
sono retribuiti con le stesse modalità.
3. Perché il comma 11 dell’art. 2
dell’O.M. 92/2007 fa riferimento ad un compenso forfettario
per il cosiddetto “sportello”? E qual è la misura del compenso?
Il comma 11 dell’art. 2 dell’O.M. vuole evidenziare una distinzione tra
l’attività di sportello e quella di docenza nei corsi di recupero e sostegno.
Ciò vale anche ai fini della loro retribuzione, la cui misura è materia di
contrattazione di istituto.
4. Come possono essere pagati gli
eventuali esperti esterni che tengono i corsi attivati dopo gli scrutini
finali?
Gli eventuali esperti esterni, qualora non si tratti di personale appartenente
al comparto scuola, sono destinatari di contratti di prestazione d’opera con le
modalità previste dall’articolo 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio
2001, n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
5.
Se
eventualmente la ripresa dello scrutinio avviene dopo il 31 agosto, i docenti in
quiescenza, i docenti temporanei o quelli trasferiti, come faranno ad essere
presenti? Potranno rifiutarsi? E se comunque non saranno presenti come faranno
a riunirsi collegialmente i consigli di classe coinvolti?
Nel caso in cui sia la verifica finale che l’integrazione dello scrutinio si
svolgano dopo il 31 agosto per i docenti eventualmente trasferiti in altra sede
scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurata
il rimborso spesa. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni
o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto
dalle operazioni in questione. L’eventuale assenza di un componente del
consiglio di classe dà sempre luogo alla nomina di un altro docente della
stressa disciplina secondo la vigente disciplina.
Studenti dell'ultimo anno
Che cosa prevede la nuova normativa per gli studenti che
nell’anno scolastico 2007/2008 frequentano l’ultimo anno?
Per i candidati agli esami di Stato a conclusione dell'anno scolastico 2007-2008,
continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione
del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore della legge n. 1 dell’11 gennaio 2007. Pertanto, il consiglio
di classe procede ad una valutazione complessiva dello studente che tenga conto
delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di
studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per
colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli
di affrontare l’esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle
singole discipline. All’alunno promosso all’ultima classe con debito formativo,
va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di
oscillazione. In caso di accertato superamento del debito formativo
riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale
del corrente anno scolastico il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti
dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Per quanto riguarda
il punteggio del credito scolastico, continuano ad applicarsi le tabelle
allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
Scrutinio finale
1.
Come
si svolge lo scrutinio finale? Si assegnano i voti agli alunni per i quali si
decide la sospensione del giudizio finale?
Si seguono le procedure previste dalla O.M. n. 90/2001, con la differenza che
nei confronti degli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una
o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base
di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della
possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto
propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico,
mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di
appositi interventi di recupero. In tale caso, il consiglio non procede alla
approvazione dei voti proposti. Sono comunicati alle famiglie i soli voti
proposti nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia
raggiunto la sufficienza. Si procede alla approvazione di tutti i voti in sede
di integrazione dello scrutinio, dopo l’effettuazione della verifica dei risultati
degli interventi di recupero.
Nuove Faq
1.
Come
è possibile conciliare il diritto alle ferie estive dei docenti con
l’attivazione dei corsi di recupero?
Occorre chiarire che sia il D.M. 80 che la l’O.M. 92 del 2007 nulla innovano in
relazione all’istituto delle ferie e che pertanto il loro godimento è un
diritto del personale docente ed è fruito su domanda degli interessati durante
i periodi di sospensione delle attività didattiche ( art.13,
comma 9 del vigente CCNL). Nella organizzazione dei corsi di recupero si terrà
conto di tale diritto.
2.
Qual
è l’organo della scuola che stabilisce la data della verifica del saldo dei
debiti a conclusione dei corsi di recupero svolti dopo gli scrutini di fine
anno? Chi decide, in caso di disaccordo tra dirigente scolastico e Collegio dei
docenti sulla data di svolgimento delle verifiche?
Il Collegio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico, delibera la
programmazione delle attività di sostegno e di recupero. Decide quindi anche i
tempi delle verifiche del saldo dei debiti, tenendo conto delle particolari
situazioni del singolo Istituto, che potrebbero anche non rendere possibile la
conclusione di tutte le operazioni entro il 31 agosto. Nella programmazione dei
tempi e della durata delle succitate verifiche il Dirigente scolastico e gli
organi collegiali operano in modo da garantire agli studenti il diritto al
recupero del debito scolastico, promuovendo anche, a rinforzo degli interventi
scolastici, lo studio individuale. L’unico vincolo che dovrà in ogni caso essere
rispettato è che tutti gli adempimenti si concludano prima dell’inizio delle
lezioni dell’anno scolastico successivo.
3.
Le
azioni in cui è articolata l’attività di recupero possono prevedere corsi con
un numero di ore inferiore a 15?
Gli interventi strutturati di recupero ai sensi dell’O.M. 92/2007 non possono
avere di norma una durata inferiore a 15 ore. La previsione di tale consistenza
oraria scaturisce dall’esigenza di assicurare interventi di recupero che siano
realmente efficaci. Questa previsione di carattere generale deve essere,
tuttavia, adattata con flessibilità dalle scuole alle situazioni concrete, che
possono anche richiedere interventi di minore intensità e durata.